Normativa

 

DECRETO LEGISLATIVO  10 AGOSTO 2018, N. 104

–  alla sezione Link per testo integrale –

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121  
 
Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26 ottobre  2010,  n.  204,  concernente  l’attuazione  della  direttiva 2008/51/CE,  che  modifica  la  direttiva  91/477/CEE   relativa   al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.    
                      
                                                                                                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   
  
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;    Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per l’adempimento di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia alle Comunita’ europee (Legge Comunitaria 2008),  ed  in  particolare gli articoli 1, 2 e 36;    Visto l’articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita’ di adottare  disposizioni  integrative  e correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in  vigore dei decreti legislativi, nell’ambito dei criteri di delega di cui  al medesimo  articolo  1,  ed,  in  particolare,  di   quello   di   cui all’articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  relativo   al   necessario coordinamento con le discipline vigenti per  il  settore  interessato dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all’articolo 36;    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;    Visto il decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante attuazione  della  direttiva  2008/51/CE,   relativa   al   controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;    Vista la  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  ed  in  particolare l’articolo 14, comma 7, con il quale e’ stato abrogato  l’articolo  7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;    Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed  in  particolare l’articolo  23,  comma  12-sexiesdecies,  con  il  quale   e’   stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova  l’attivita’ di accertamento della qualita’ di arma comune da sparo;    Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata  dal  decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l’articolo  1, comma 11;    Vista  la  direttiva  2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 maggio 2009;    Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 14 marzo 2012;    Ritenuto  necessario  apportare   alcune   modifiche   alle   norme introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010,  in  relazione  a quanto  rilevato  nella  fase  di  prima  applicazione  del  medesimo decreto, anche con riferimento a modifiche normative  successivamente intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;    Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;    Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 27 settembre 2013;    Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico, della  difesa,  della  salute  e  del  Ministro   per   la   pubblica amministrazione e la semplificazione;           Emana il seguente decreto-legislativo:                                  
Art. 1     Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  come  modificato  dal  decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante  attuazione  della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva  91/477/CEE  relativa al controllo dell’acquisizione  e  della  detenzione  di  armi,  sono apportate le seguenti modificazioni:      a) all’articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:        1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:    «Fatte salve le previsioni  di  cui  agli  articoli  01,  comma  1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990,  n.  185,  come modificata dal decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  105,  per esercitare l’attivita’ di intermediario di  cui  all’articolo  1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 527, nel settore  delle  armi,  e’  richiesta  una  apposita  licenza rilasciata dal questore, che ha una validita’ di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  anche  regolamentari  previste per la licenza di cui all’articolo 31. La licenza non  e’  necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti  interessate. Del mandato  e’  data  comunicazione  alla  questura  competente  per territorio:    Ogni operatore autorizzato deve  comunicare,  l’ultimo  giorno  del mese,  all’autorita’  che  ha  rilasciato  la  licenza  un  resoconto dettagliato delle  singole  operazioni  effettuate  nel  corso  dello stesso mese. Il resoconto puo’ essere trasmesso  anche  all’indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita’.»;        2) il quarto comma e’ abrogato;      b) all’articolo 38, primo  comma,  le  parole:  «ovvero  per  via telematica al sistema informatico di cui all’articolo 3  del  decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  anche  per  via telematica  alla  questura  competente  per   territorio   attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;      c) all’articolo 39 e’  aggiunto  il  seguente  comma:  «Nei  casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al  primo  comma, dandone immediata comunicazione al  prefetto.  Quando  sussistono  le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto  il prefetto  assegna  all’interessato  un  termine  di  150  giorni  per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo  comma. Nello stesso termine l’interessato comunica  al  prefetto  l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone,  in  caso  di  mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6,  quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».     
                           
 Art. 2       Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110      1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata  dal  decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante  attuazione  della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva  91/477/CEE  relativa al controllo dell’acquisizione  e  della  detenzione  di  armi,  sono apportate le seguenti modificazioni:      a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:    1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite  le seguenti: «, nonche’ di armi comuni da sparo, salvo  quanto  previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi  antiche,  con  caricatori  o  serbatoi,  fissi   o   amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le  armi  lunghe  ed  un numero superiore a 15 colpi  per  le  armi  corte,  nonche’  di  tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per  attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di  armi  antiche  e’ ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;    2) al terzo comma, le parole: «la  commissione  consultiva  di  cui all’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il  Banco  nazionale di prova»;    3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o  gas  compresso  a  canna liscia e a funzionamento  non  automatico,  destinati  al  lancio  di capsule sferiche  marcatrici  biodegradabili,  prive  di  sostanze  o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non  superiore a 12,7 joule, purche’ di calibro non inferiore a  12,7  millimetri  e non superiore a 17,27 millimetri. Il  Banco  nazionale  di  prova,  a spese  dell’interessato,  procede  a  verifica  di  conformita’   dei prototipi dei medesimi  strumenti.  Gli  strumenti  che  erogano  una energia cinetica superiore a  7,5  joule  possono  essere  utilizzati esclusivamente per attivita’  agonistica.  In  caso  di  inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica  la  sanzione amministrativa di cui all’articolo 17-bis,  primo  comma,  del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le  disposizioni  per  l’acquisto,  la  detenzione,  il trasporto, il porto e l’utilizzo degli  strumenti  da  impiegare  per l’attivita’ amatoriale e per quella agonistica.»;    4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono  inserite  le seguenti:  «o  capsule  sferiche  marcatrici,   diverse   da   quelle consentite a norma del terzo comma ed»;    b) all’articolo 5, al sesto comma, le parole: «e  riconosciuta  con provvedimento del Ministero dell’interno. Con  decreto  del  Ministro dell’interno sono definite le modalita’ di  attuazione  del  presente comma» sono soppresse;    c) all’articolo 12 il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Non puo’ essere autorizzata l’importazione di armi comuni  da  sparo  che non abbiano superato  la  verifica  di  cui  all’articolo  23,  comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;    d) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:    1) al primo comma dopo le parole:  «conformi  ai  tipi  catalogati» sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la  verifica  di  cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135,»;    2) il sesto comma e’ abrogato;    e) all’articolo 15, il primo comma e’ sostituito dal  seguente:  «I cittadini italiani residenti all’estero o  dimoranti  all’estero  per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all’importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all’articolo 31 del regio decreto 18 giugno  1931,  n. 773, per finalita’ sportive o di  caccia,  provviste  del  numero  di matricola, nonche’ di armi comuni da sparo per finalita’  commerciali ai soli fini espositivi durante  fiere,  esposizioni,  mostre,  o  di valutazione e riparazione.»;    f) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:    1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il rilascio  della licenza di polizia, singola,  multipla  e  globale,  fatte  salve  le previsioni di cui all’articolo 1, comma  11,  della  legge  9  luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l’esportazione di armi comuni da sparo di  ogni  tipo  e’ subordinato  all’applicazione  del  disposto  dell’articolo  11   del regolamento (CE) n. 258/2012.»;    2) al terzo comma il  primo  periodo  e’  soppresso  e  al  secondo periodo le parole: «A tal fine, il titolare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Il titolare»;    3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia»  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da  sparo  per  finalita’ commerciali ai  soli  fini  espositivi  durante  fiere,  esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione»;    g) all’articolo 22, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte,  a  spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale  di  prova,  che  vi apporra’ specifico punzone.»;    h) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:    1) al primo  comma  al  numero  1),  dopo  le  parole:  «precedente articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte  alla verifica  di  cui  all’articolo  23,   comma   12-sexiesdecies,   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;    2) il sesto comma e’ sostituito dal seguente: «Non e’ punibile,  ai sensi  del   presente   articolo,   per   la   mancanza   dei   segni d’identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione  del  prototipo  al  Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di  cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135, o l’importazione ai sensi dell’articolo 11.».                                 
 
Art. 3        Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85      1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono  apportate le seguenti modificazioni:    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.  Alle  armi  per  uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della  legge  7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta  del  fabbricante  o dell’importatore,  dal  Banco  nazionale   di   prova,   sentite   le federazioni sportive interessate affiliate o associate al  CONI.  Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi  o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto  a  quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto  dalla  disciplina  sportiva  prescritta  dalle  federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;    b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Delle  armi  per  uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di  prova e’ redatto un apposito elenco.».                                 
Art. 4        Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204      1. All’articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:    «4. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche’ agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  modificati dall’articolo 3 del presente decreto,  continuano  ad  applicarsi  ledisposizioni vigenti in materia.».                                 
 
Art. 5         Disposizioni finanziarie      1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all’adempimento  dei compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.                                 
 
Art. 6         Disposizioni finali      1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche’ le armi,  anche  da  sparo,  ad aria compressa  o  gas  compresso  destinate  al  lancio  di  capsule sferiche marcatrici, di cui all’articolo 11, comma 3, della legge  21 dicembre 1999, n. 526, e all’articolo 2,  comma  2,  della  legge  25 marzo   1986,   n.   85,   devono   essere   sottoposte,   a    spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.    2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:    a) i soggetti detentori  di  armi,  nelle  more  dell’adozione  del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre  2010,  n.  204,  devono  produrre  il certificato medico per il rilascio del  nulla  osta  all’acquisto  di armi comuni da fuoco previsto dall’articolo 35,  settimo  comma,  del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non  sia  stato  gia’ prodotto nei sei anni antecedenti alla  data  di  entrata  in  vigore della presente  disposizione.  Decorsi  i  diciotto  mesi  e’  sempre possibile la presentazione del certificato nei 30  giorni  successivi al ricevimento  della  diffida  da  parte  dell’ufficio  di  pubblica sicurezza competente;    b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel  territorio  dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita’ di  pubblica  sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco  nazionale  di  prova  ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n.  110, prima dell’entrata in vigore  del  presente  decreto,  continuano  ad essere legittimamente detenute e ne e’ consentita, senza  obbligo  di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la  cessione  a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.